In seguito alla riforma del 2014 sono state introdotte le seguenti modifiche:
a) INTRODUZIONE DEL DIVORZO BREVE
1) In caso di separazione giudiziale, il periodo di separazione ininterrotta che consente ai coniugi di depositare il ricorso per il divorzio passa da tre anni a un anno (dodici mesi), che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice per l'udienza presidenziale di separazione
2) In caso di separazione consensuale, il periodo di separazione ininterrotta è ulteriormente ridotto a sei mesi, che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice per l'udienza presidenziale di separazione; tale termine si applica anche alle separazioni che, nate come giudiziali, si trasformano successivamente in consensuali, per intervenuto accordo tra i coniugi.
Ricordiamo che le nuove disposizioni si applicano a prescindere che vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
b) NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA GLI AVVOCATI
Si tratta di un nuovo metodo per giungere alla separazione o al divorzio; in sostanza, l'accordo consensuale può essere raggiunto tra i coniugi con l'ausilio dei rispettivi avvocati di fiducia.
Tale accordo, consacrato su di un modulo sottoscritto dalle parti e dai legali, viene trasmesso da questi ultimi al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta cosicchè possa essere definitivamente omologato e trascritto al registro dello stato civile del Comune di residenza.
c) SEPARAZIONE / DIVORZIO CON ASSISTENZA FACOLTATIVA DEGLI AVVOCATI
I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale o di divorzio qualora non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
L'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni. Tale procedura non può prevedere la statuizione circa le questioni patrimoniali, come ad esempio l'assegno di mantenimento o l'assegnazione della casa coniugale.
In sostanza, scegliendo una delle modalità sopra indicate (a, b, o c), i coniugi possono ottenere il provvedimento senza dover presentarsi in Tribunale